Accade di frequente che molte famiglie si vedano “costrette” a far perdere al proprio figlio con deficit ore scolastiche, con ingressi posticipati o uscite anticipate, a causa di interventi terapeutici programmati durante le ore mattutine. E’ importante ricordare che primo fra tutti va preservato il diritto allo studio di ciascun alunno e che, di conseguenza, l’orario dei servizi pubblici deve essere organizzato secondo le esigenze dei cittadini. Pertanto gli orari di riabilitazione devono essere compatibili con l’adempimento dell’obbligo scolastico e non viceversa. A questo proposito riportiamo una richiesta che arriva da parte di una famiglia aderente al Percorso Filo di Arianna De@Esi indirizzata al nostro legale di riferimento, l’avv. Laura Andrao e, di seguito, la sua risposta.
Carissimi,
avremmo bisogno dell’esperienza De@Esi ed in particolare dell’avvocato Andrao per informazioni su terapie riabilitative estensive (ex art. 26) proposte in orario scolastico, apparentemente senza alternative.
L’Istituto … (convenzione con il servizio pubblico) ha offerto a nostro figlio …, in età di obbligo scolastico, 2 ore di terapia dalle 9 alle 11 il martedì, 1 ora dalle 11 alle 12 il giovedì e 1 ora il venerdì alle 15.
Questo si traduce nel saltare ogni settimana due giorni di scuola. Con perdita di ore di sostegno e assistenza di base.
Sarebbe utile per noi avere dei riferimenti normativi, linee guida, sentenze che possano aiutarci a contestare questa organizzazione del centro. Al momento il nostro unico riferimento rimane la legge 104/92 ma vorremmo sapere se esiste qualcosa di più specifico.
L’avv. Andrao risponde
Gent.mi,
di seguito i riferimenti normativi a cui potete riportarvi, è diritto di ... frequentare la scuola ed avere le terapie in tempi alternativi. L’istruzione è uno dei principali strumenti per prevenire l’esclusione sociale e per garantire future opportunità di partecipazione della persona con disabilità a tutti gli ambiti della vita. Il diritto all’istruzione è riconosciuto a livello internazionale dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sui diritti delle persone con disabilità. A tal fine, gli ordinamenti devono adottare misure atte a proseguire gli sforzi intesi a rendere l'apprendimento, lungo tutto l'arco della vita, più accessibile. Nell’ambito della Convenzione internazionale sui diritti delle persone disabili, si pone una significativa attenzione all’istruzione delle persone disabili. Per cui, al fine di concretizzare l’esercizio di tale diritto, gli Stati contraenti si obbligano a garantire il pieno inserimento nel sistema educativo scolastico dei soggetti diversamente abili per perseguire la tutela e lo sviluppo delle loro qualità individuali. Recentemente, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 25 novembre 2014 n. 25011, hanno confermato che il diritto allo studio delle persone disabili è un diritto fondamentale e che la discriminazione derivante dalla lesione di questo diritto compete alla giurisdizione del giudice civile. Nella sentenza in esame, la Cassazione ha tenuto a ribadire che “il diritto all’istruzione è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo e l’inclusione della persona umana con disabilità” Per integrazione scolastica deve intendersi la programmazione didattica ed organizzativa che deve essere di concerto con le eventuali terapie da realizzarsi in accordo tra scuola, enti locali ed autorità sanitaria per rendere effettivo il diritto allo studio, tenendo conto delle particolari necessità e bisogni della persona, anche relativamente alla socializzazione ed inserimento dinamico nell’ambiente sociale e familiare, al fine di favorire il pieno sviluppo della personalità del disabile. Si osserva, pertanto, che nella fascia scolastica vera e propria è necessario uno stretto coordinamento tra gli organi scolastici, i Servizi Sociali Territoriali e l’Unità Sanitaria Locale per garantire ad ogni singolo minore l’aiuto adeguato ai fini della socializzazione e dell’autonomia necessaria per il raggiungimento del risultato scolastico possibile e ai fini dell’organizzazione della fruizione del tempo libero extra scolastico nonché della frequentazione scolastica. Pertanto, l’integrazione scolastica diviene il mezzo per attuare il più ampio processo di integrazione sociale. Infatti, il diritto allo studio, all’istruzione, all’educazione e alla formazione professionale viene inteso come strumento concreto per l’applicazione del principio personalistico della Costituzione, teso allo sviluppo della personalità degli individui tramite l’apprendimento della comunicazione, delle relazioni e della socializzazione che derivano dall’integrazione scolastica. La stessa Corte Costituzionale, già con la sentenza dell’8 giugno 1987 n. 215, ebbe modo di precisare che “la frequenza scolastica è dunque essenziale fattore di recupero del portatore di handicap e di superamento dell’emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce sull’altro e, se ha evoluzione positiva, può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo sviluppo della personalità” non deve quindi essere alterata. Cordialmente Avv. Laura Andrao