Prima di entrare nello specifico delle due tipologie ricordiamo a tutte le famiglia cosa deve contenere il PEI.
In base al Dpr 24/2/1994, il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento in cui sono descritti “gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro” predisposti per l’alunno con disabilità, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Il PEI, che questo dovrebbe essere redatto entro i primi 90 giorni dall’inizio della scuola, è il frutto di un lavoro congiunto all’interno di un gruppo formato da: insegnanti curriculari e di sostegno della classe, operatori sanitari della Asl e la famiglia, costituendo una sintesi “integrata” su quanto concordato: i componenti, infatti, ciascuno in base alle proprie competenze, propongono “gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione ed integrazione scolastica” dell’alunno con disabilità e insieme “si raccordano”, condividendo il piano. Il gruppo si raccorda e condivide una “progettazione” a favore del processo di integrazione scolastica e sociale dell’alunno, in sinergia e coordinamento con la progettazione di classe. Fra Scuola e Famiglia dunque, dovrebbe realizzarsi una solida Alleanza Educativa, premessa essenziale per la positiva realizzazione del PEI, nell’ottica, più generale, del progetto di vita della persona con deficit.
In un incontro tra l’avv. Salvatore Nocera e il prof. Nicola Cuomo abbiamo schematizzato i seguenti punti.
Risulta assolutamente pregiudiziale e non corretto predefinire, tramite una predizione che assume un carattere profetico, l’impossibilità per un ragazzo con deficit di acquisire il diploma di scuola superiore.I numerosi anni di frequenza e le strategie didattico-formative facilitanti unitamente ai supporti tecnologici possono produrre in itinerario cambiamenti sostanziali circa le competenze e le capacità del ragazzo con deficit. Pertanto si consiglia di stabilire un progetto che strada facendo porti a decisioni sufficientemente meditate e condivise tra Scuola e Famiglia circa le scelte.PEI “SEMPLIFICATO, PEI “DIFFERENZIATO” E NORMALE PERCORSO. Appunti:Se si concorda un pei semplificato lo si accorda a inizio ciclo scolastico tra insegnanti e famiglia. La legge parla:di “PEI SEMPLIFICATO” come di un percorso per obiettivi minimi (l’alunno segue il programma dei compagni ma con obiettivi semplificati). Il PEI semplificato va concordato all’inizio del ciclo, o al massimo all’inizio di ogni anno scolastico. Se si sceglie il semplificato tutti i docenti devono dichiarare quali sono gli obiettivi minimi che l’alunno deve raggiungere per essere promosso: al più tardi entro dicembre. Poi sarà l’Insegnante Specializzato per il Sostegno, di cui l’alunno ha diritto, ad aiutare i singoli docenti a mediare per trovare gli strumenti e le strategie facilitanti adatte all’alunno per raggiungere gli obiettivi delineati nel PEI. Con il pei semplificato, anche se c’è da fare recupero, l’alunno ha diritto all’insegnante di sostegno, che può essere presente anche all’esame.di “PEI DIFFERENZIATO”: non permette il diploma, occorre il consenso sottoscritto dei genitori, questi si possono rifiutare di firmare. Vi è anche il percorso paritario dove non vi è da firmare nulla e va in automatico che l’alunno verrà valutato come non in situazione di handicap. L’alunno che nel percorso formativo si avvalerà dell’Insegnante Specializzato per il Sostegno, ai soli fini della valutazione, verrà considerato come i suoi compagni, senza handicap. Nelle materie in cui non dovesse essere sufficiente ha diritto ai corsi di recupero anche questi con insegnante di sostegno.La norma è chiara art. 12 comma 5 della 104/92. Il pei va fatto di intesa con la famiglia, lo si discute insieme se fare il semplificato o il differenziato: la famiglia deve sottoscrivere la scelta per essere valida. Percorsi misti non sono possibili.Il risultato legale dei due PEI è differente il semplificato porta al diploma il differenziato no!
Confronta:http://www.edscuola.it/archivio/handicap/psp_pei.htmordinanza ministeriale 90/2001 art. 15http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om090_01.htmlAttenzione alla messa a verbale negli incontri collegiali (evidenziare nel verbale dell’incontro la scelta e verificare) le parole non hanno nessun valore se non sono scritte!Far presente alla scuola che ci sono due norme molto precise sulle date della programmazione e quindi della realizzazione del PEI. Nota ministeriale prot. 4798 del 2005http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nota_27_luglio_05.htmAll’inizio di settembre, prima dell’inizio delle lezioni, bisogna progettare la programmazione dell’alunno, si migliora la norma precedente Dpr 24/02/94 art. 5 il pei va fatto dopo due mesi dall’inizio dell’anno scolastico. Il pei comprende anche il lavoro dell’assistente, dell’educatore, si abbozza di norma l’anno prima per l’anno dopo! Se la famiglia nei termini previsti non ha ancora avuto nessun pei si consiglia di redigere una lettera da mandare al Dirigente e per c.c. all’Ufficio Scolastico possibilmente all’attenzione del referente per l’integrazione scolastica facendo presente che: malgrado la normativa stabilisca delle date per il pei i genitori non sono ancora stati convocati per l’approvazione congiunta e quindi la famiglia non è ancora a conoscenza della programmazione ipotizzata per il figlio e di conseguenza non possono né scegliere (sulla base di una proposta sufficientemente meditata e confrontata un itinerario didattico facilitato, semplificato o differenziato) quindi né sottoscrivere la scelta, né porre in atto ausili al di fuori della scuola. Come fanno i genitori a pretendere una dimensione di buon senso? L’unica è far notare al Dirigente e per c.c. all’Ufficio Scolastico e all’Ispettore coordinatore del gruppo di lavoro (GLIP) che c’è stata una procedura scorretta richiedendo una visita ispettiva. Se i genitori volessero un altro insegnante devono dimostrare che l’attuale non ha un’adeguatezza di metodo. Non fare riferimento alla professionalità, ma ad un’adeguatezza di metodo (vista la libertà di insegnamento). Sentenza di stato 245/94 http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/sencds245_94.html Gli alunni certificati in situazione di gravità hanno diritto ad ore di sostegno superiore alla media (da 9 ore si può arrivare fino a 18 ore). Se il docente è precario ha un contratto che scade ogni anno a giugno, a settembre viene rifatto un contratto secondo la nuova graduatoria. Si può provare a richiedere una sperimentazione di continuità didattica. Art. 13 comma 1 lettera e. della 104/92 che prevede le sperimentazioni. Da fare sia alla scuola che al legale rappresentante dell’ente, quindi per le scuola comunali al sindaco. Le scuole paritarie devono adeguarsi a quelle statali. con i sindacati stanno tentando di richiedere incarichi non annuali ma almeno triennali.
Per quanto riguarda le gite scolastiche: è capitato che venisse richiesto un accompagnatore Circolare 291 del 1992 l’accompagnatore può essere un qualunque membro della comunità scolastica (anche un bidello, un segretario,…anche un compagno se è maggiorenne) si sconsiglia il genitore.http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm291_92.htmlhttp://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm291_92.html L’alunno non deve pagare l’accompagnatore, altrimenti è discriminazione cfr. L. 67/2006 (http:// www.parlamento.it/parlam/leggi/06067l.htm) . Il dirigente deve trovare i fondi per pagare l’accompagnatore e se non li trova deve aumentare la quota a tutti i partecipanti. L’insegnante di sostegno è garantito nelle private paritarie solo elementari L. 62/2000. Lo stesso non vale per materne medie e superiori, ricevono solo un contributo dallo stato. l. 162/98 http://www.handylex.org/stato/l210598.shtml “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave” si può eventualmente richiedere di farvi rientrare il progetto amico.