Scuola

Richiesta da parte della scuola di ingresso posticipato o uscita anticipata

Ridurre l’orario di frequenza scolastica lede il diritto all’istruzione!

Soprattutto ad inizio anno scolastico, vista anche la non tempestiva assegnazione degli insegnanti di sostegno, molti genitori si trovano di fronte alla richiesta da parte di Docenti e/o Dirigenti, di ridurre l’orario scolastico del proprio figlio e chiedono consiglio su come comportarsi, cosa rispondere, se accettare, se sia lecito….

Attenzione in quanto quello che la Scuola propone, spesso come prassi normale (con la motivazione del “è scoperto dal sostegno“), va a ledere il diritto all’istruzione scolastica!
Un alunno non può essere obbligato alla frequenza ridotta della scuola rispetto al tempo scuola scelto dal genitore all’atto dell’iscrizione.

La L. 104/92 all’art 12 comma 4 stabilisce che nessuna disabilità può essere causa di esclusione dalla frequenza scolastica. “4. L’esercizio del diritto all’educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap.

In queste situazioni l’Avv. Nocera risponde che nessuna disabilità può essere causa di esclusione dalla frequenza scolastica. “Se a scuola hanno bisogno di far seguire l’alunno per un maggior numero di ore, il Dirigente scolastico si attivi per avere più ore di sostegno e di assistenza per l’autonomia. Ma nessuno può imporre alla famiglia di non mandare il figlio a scuola, pena denuncia per abuso di potere

Inoltre qualche famiglie pone come quesito se sia giusto che eventualmente una figura aggiuntiva a scuola debba essere pagata dalla famiglia. Risposta: “L’assistenza per l’autonomia e la comunicazione di cui all’art 13 comma 3 l.n. 104/92 è un supporto organizzativo all’inclusione scolastica ( art 139 decreto legislativo n. 112/1998 a carico degli enti locali) Quindi rientra nel diritto allo studio che per gli alunni con disabilità è gratuito.
In nessun comune italiano l’assistenza viene pagata dalle famiglie. Se il Comune pretendesse il pagamento creerebbe discriminazione rispetto ai compagni senza disabilità che per stare a scuola non necessitano di assistenza e la discriminazione è perseguibile ai sensi della l.n. 67/06e la famiglia può richiedere il risarcimento dei danni anche non patrimoniali in caso di perdita della causa da parte del comune, cosa normale.